1. L'articolo 35 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è sostituito dal seguente:
«Art. 35. - (Diritto di reclamo). - 1. I detenuti e gli internati possono rivolgere istanze o reclami orali o scritti, anche in busta chiusa, senza preclusione per ogni altra forma di tutela prevista dall'ordinamento giuridico:
a) al direttore dell'istituto, nonché agli ispettori, al direttore generale per gli istituti di prevenzione e di pena e al Ministro della giustizia;
b) al magistrato di sorveglianza;
c) alle autorità giudiziarie e sanitarie in visita all'istituto;
d) al presidente della giunta regionale;
e) al Capo dello Stato».